IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  modifiche
all'ordinamento professionale  dei  Periti  Industriali,  cosi'  come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
Governo; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, ed in particolare il Titolo III; 
    Vista  la  legge   30   dicembre   2010   n.   240,   concernente
l'organizzazione  delle  universita',  di  personale   accademico   e
reclutamento e, in particolare, l'art. 17; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita' ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  concernente
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61,  concernente
la revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  materia  di
imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, cosi' come modificato dal decreto  legislativo  del  28
dicembre 2013, n. 154, concernente il  Testo  Unico,  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 134,  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare  l'Allegato  D  contenente  la
Tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli  ordinamenti  professionali
ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  1991,  n.  445,  come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del regolamento  per  gli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale, il quale, all'art. 1, comma 1,  dispone  che  gli  esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione  indetta  con  ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, d'ora  in  avanti  denominato
«regolamento»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  22  ottobre  2004,  n  270,
concernente modifiche al  regolamento  recante  norme  sull'autonomia
didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 509/1999; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
Lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto  del  direttore  generale  per  gli  Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori  degli
uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti  delle  province  di
Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  Geometra  ed
Agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015 che riconosce  l'accesso  ai  sopracitati
esami per coloro che siano  in  possesso  del  diploma  afferente  al
settore  «Tecnologico»,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15  marzo  2010,  n.  88  secondo  le  confluenze  di  cui
all'Allegato D; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  Universitario  Nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle Lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2019, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
industriale e di perito industriale laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      - candidato perito industriale: il candidato  in  possesso  del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  perito  industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito  industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.  17,  conseguito
presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto,  del
diploma di istruzione superiore di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88  afferente   al   settore
«Tecnologico» secondo le confluenze di cui all'Allegato D, unitamente
al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1,
lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza.  Ai  sensi
dell'art. 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti
candidati potranno  essere  ammessi  alla  sessione  d'esame  per  un
periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021; 
      - candidato  perito  industriale  laureato:  il  candidato   in
possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  Universitario
Nazionale in data  29  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi  per  specializzazioni,
e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.