Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della presente ordinanza,
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati  per  lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di  valido
documento di riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata Tabella B. 
    3. I candidati di cui all'art. 2, commi  1  e  2  della  presente
ordinanza, individuano il programma d'esame da sostenere, tra  quelli
indicati nella Tabella B, in relazione alla denominazione del  titolo
posseduto o, in mancanza di  specifica  denominazione,  in  relazione
alla tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici di cui
all'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 88. 
    4. I  candidati  di  cui  all'art.  2,  comma  2  della  presente
ordinanza, sostengono le  prove  relative  alle  specializzazioni  di
nuovo Ordinamento. 
    5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce alla traccia della prova ai  sensi  dell'art.
11, comma 1, del regolamento. 
    6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non  stampanti  e  la  consultazione  di  manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati  A  e  B  del
regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  sessione  di
esami. 
    8.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della Commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito,  possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati  in  altra  data,  fissata  con
riferimento alle  esigenze  prospettate  dagli  interessati  ed  alla
necessita' della sollecita  conclusione  della  sessione  d'esami  ai
sensi dell'art. 11, comma 7, del regolamento.