Art. 11
Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati. A tal fine, la
commissione esaminatrice, incaricata dal Ministro della difesa, prima
della dichiarazione di cui al successivo art. 12, puo' richiedere, a
campione, ogni utile documentazione probante dei predetti titoli ai
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il candidato richiesto,
ha l'onere di produrre detta documentazione nei termini richiesti
dalla commissione, pena l'esclusione dal concorso, ai sensi dell'art.
5, comma 2.