Art. 12
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di
preferenza stabilito nell'allegato B.
3. La graduatoria finale di merito, ivi compresi i criteri
preferenziali di cui al precedente comma, recante i nominativi dei
vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto
del Ministro della difesa o suo delegato.