Art. 2
Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in
servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che non abbiano
superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva l'elevazione del
predetto limite ai sensi del decreto 6 marzo 2000, n. 102. Il limite
massimo di eta' non puo' comunque superare quarantacinque anni.