Art. 3
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta
esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A del
presente decreto e corredata dei relativi allegati, deve essere
inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con
firma autografa accompagnata da copia del documento di identita',
secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta
mediante la firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata
presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identita'
in formato pdf) deve essere trasmessa a mezzo di propria casella di
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) del Ministero della difesa:
persociv@postacert.difesa.it
3. La casella di posta elettronica certificata del Ministero
della difesa non e' abilitata alla ricezione di posta elettronica
ordinaria, per cui i candidati devono trasmettere la domanda di
partecipazione ed i relativi allegati utilizzando esclusivamente un
indirizzo personale di posta elettronica certificata.
4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve
trasmettere i documenti di cui all'art. 4 ed eventualmente quelli
elencati nell'allegato B, che forma parte integrante del presente
bando, ove sono elencati, in modo tassativo, i titoli e i punteggi
per ciascun titolo.
5. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme
contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal
candidato nella domanda di partecipazione. La commissione valutatrice
non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle
il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.
6. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC).
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali
disguidi telematici.
8. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel
presente decreto sono resi disponibili on-line per il download in
apposita sezione dei siti internet indicati nel successivo art. 14.