Art. 6
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda come fissato all'art. 2, comma 1.
2. I candidati sono ammessi al concorso ed alla valutazione dei
titoli prodotti, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti
per la partecipazione. L'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto
motivato del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare.
3. Costituiscono titolo utile al punteggio i titoli
tassativamente elencati nell'allegato B.