Art. 7
1. La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo
decreto del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e
sara' composta da un magistrato militare in quiescenza, scelto fra
coloro che abbiano conseguito in attivita' la VII valutazione di
professionalita' o classe equiparata, con funzioni di presidente
della commissione; da un professore universitario ordinario in
materie giuridiche con funzioni di vice presidente della commissione.
2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in
attivita', scelti fra coloro che posseggano alla data della nomina,
fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base al ruolo
di anzianita' della magistratura militare. Per ciascuno di questi
ultimi due componenti, saranno nominati altrettanti commissari
supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi,
destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza o
impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le funzioni
giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da parte del
Consiglio della magistratura militare, sentito il Capo dell'ufficio,
la concessione di un parziale esonero dall'attivita' giurisdizionale
a favore del componente che ne faccia richiesta, per il periodo di
svolgimento del concorso. I componenti, effettivi o supplenti, non
possono essere individuati fra magistrati che prestano servizio
presso lo stesso ufficio giudiziario militare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del
ruolo del personale civile della Difesa.