Art. 8
1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della
valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e
il calendario delle sedute.
2. Ai fini della attribuzione dei punteggi, la commissione
esaminatrice procede all'esame dei titoli di merito indicati
nell'allegato B, secondo i criteri di valutazione ivi indicati.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi, sono validamente
effettuate alla presenza di almeno tre componenti della commissione.
Deve essere sempre presente almeno il presidente e/o il vice
presidente.
4. Possono assistere alle sedute della commissione, in numero
massimo di tre persone, i candidati fra quelli estratti a sorte
nell'ambito di coloro che ne abbiano fatta espressa richiesta
all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima
seduta di commissione, aperta a tutti coloro che abbiano effettuato
la predetta richiesta.
5. La valutazione complessiva del punteggio ottenuto e'
costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei
titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando.