Art. 13 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 12 i concorrenti giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della Commissione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), alle prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza Armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I concorrenti partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  ai
corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento,  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera  a),  saranno  sottoposti,  a  cura  della  preposta
Commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da
effettuarsi nei tempi e con le modalita' riportate nella  tabella  in
Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto: 
      a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo  di  80  secondi.  La
prova, se superata, dara' luogo  all'attribuzione  di  un  punteggio,
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 16; 
      b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza  minima  di  metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova,  se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio; 
      c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo  di  2
(due) minuti. La prova sara' considerata superata se  il  concorrente
avra' effettuato almeno 4 trazioni e non dara' luogo ad  attribuzione
di alcun punteggio. 
    4. I concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 19°
corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art. 1, comma
1, lettere b) e c), numeri 1) e 3), saranno sottoposti, a cura  della
preposta  Commissione,  alle   prove   di   efficienza   fisica   che
consisteranno nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il  cui  esito
comporta un  giudizio  di  idoneita'  o  inidoneita',  con  eventuale
attribuzione di punteggi incrementali premianti  la  performance  del
concorrente, e di esercizi facoltativi con attribuzione  di  punteggi
incrementali. Tali punteggi incrementali saranno utili ai fini  della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art.  17.
Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza   fisica   e'   riportato
nell'Allegato «G», che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, dove sono contenute anche le modalita' di svolgimento  degli
esercizi  nonche'  quelle  di   valutazione   dell'idoneita'   e   di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  delle
prove. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti: 
      a) esercizi obbligatori: 
        1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
        2) piegamenti sulle braccia; 
        3) addominali; 
      b) esercizi facoltativi: 
        1) corsa piana metri 2.000; 
        2) apnea dinamica. 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra'  stabilito  dalla  Commissione  in  funzione  della
disponibilita' degli impianti sportivi. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica di
cui ai precedenti commi 3 e 4, il concorrente dovra' essere risultato
idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sara' emesso
giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica.  I  giudizi,
che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante  e  per  iscritto
della  preposta  Commissione,  sono  definitivi  e  inappellabili.  I
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    6. I concorrenti partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al
corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), numero 2), saranno sottoposti, a cura  della  preposta
Commissione, a prove di efficienza fisica  che,  tenuto  conto  delle
peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare  nella  componente
subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra  i  sessi  e  sono
suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto  delle
prove di  efficienza  fisica  e'  riportato  nell'Allegato  «H»,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi  incrementali  e  di  valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente  infortunio  o
di infortunio  durante  l'effettuazione  delle  prove.  Il  punteggio
finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in  base
alle modalita' di cui al citato Allegato «H»,  sara'  utile  ai  fini
della formazione della graduatoria di merito  di  cui  al  successivo
art. 17. 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra'  stabilito  dalla  Commissione  in  funzione  della
disponibilita' degli impianti sportivi. 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza  fisica  per
l'impiego nella componente subacquea il candidato dovra' ottenere  un
punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i
criteri stabiliti nel medesimo Allegato «H». In caso contrario  sara'
emesso giudizio di inidoneita' alle prove  di  efficienza  fisica.  I
giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta  stante  e  per
iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    7. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere  b),  c)  e
d), entro il terzo giorno dalla data di  conclusione  dei  rispettivi
accertamenti  e  prove,  dovra'  inviare  i  relativi  verbali   alla
Direzione Generale per  il  Personale  Militare  -  I  Reparto  -  1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia Navale.