Art. 2 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 7 del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis... 7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione delle risposte fornite, formera' le graduatorie relative alla sola prova scritta distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita', al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova di lingua inglese, di cui al successivo art. 10, se partecipanti al concorso per l'ammissione al 19° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ovvero agli accertamenti psico-fisici, di cui al successivo art. 11, se partecipanti al concorso per l'ammissione al 19° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso indicati: ...omissis...».