Art. 2 
 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 7 del citato
Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del  5  aprile  2019  citato  nelle
premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis... 
    7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al  punteggio  conseguito  dai  concorrenti  in  funzione  delle
risposte fornite, formera' le graduatorie relative  alla  sola  prova
scritta distinte per concorso, ruolo, Corpo e  specialita',  al  solo
scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova  di
lingua inglese, di cui al successivo  art.  10,  se  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 19° corso allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
ovvero agli accertamenti psico-fisici, di cui al successivo art.  11,
se partecipanti al concorso per l'ammissione  al  19°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso indicati: 
    ...omissis...».