Art. 5 
 
 
    Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini 
            di Stati non appartenenti all'Unione europea 
 
 
    1) Per  l'ammissione  al  concorso  i  cittadini  non  comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati  dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 1, 2. 
    2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che  hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno: 
      a) tradurre il titolo di studio, di cui  alla  lettera  a)  del
comma  1  dell'art.  3,   conseguito   all'estero,   legalizzarlo   e
dichiararne il valore «in loco», indicando gli  anni  complessivi  di
scolarita' necessari per il suo conseguimento; 
      b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia,  all'inoltro  della  documentazione  di  cui  al   punto   a)
direttamente all'Opificio delle pietre  dure  di  Firenze,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  bando
nella Gazzetta Ufficiale o, per i candidati non  ancora  in  possesso
del titolo  di  studio  alla  data  di  scadenza  dei  termini  della
presentazione della domanda di ammissione, entro l'inizio dei  corsi.
Fara'  fede  la  data  di  protocollo  di   partenza   delle   citate
rappresentanze diplomatiche.