Art. 19 
 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso  saranno
ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di  formazione,  fermo
restando il completamento della ferma. 
    2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina  ed  al
loro posto saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine
della graduatoria finale del rispettivo concorso. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata  limitrofa
alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata  limitrofa
alla Regione Lazio.