Art. 19 Ammissione dei vincitori al corso di formazione 1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma. 2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. 3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla Regione Lazio.