Art. 3 
 
 
         Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 
 
 
    1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia superiore al quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti vengono portati  ad  incremento  di  quelli
previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima categoria di
personale. 
    2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
inferiore al quintuplo dei  posti  messi  a  concorso,  per  i  posti
eventualmente non coperti possono essere banditi  concorsi  ai  quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.