Art. 7 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Al termine della procedura concorsuale, fermo restando quanto previsto all'art. 1 del presente bando, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, individuando il vincitore del concorso, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 6 del presente bando. La graduatoria di merito, unitamente all'individuazione del vincitore del concorso, e' approvata con provvedimento del direttore generale, e' immediatamente efficace, subordinatamente all'esito negativo delle procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ed e' pubblicata all'albo on-line e sul Web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica). La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente.