Art. 7 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    Al termine della procedura  concorsuale,  fermo  restando  quanto
previsto all'art. 1 del presente bando, la Commissione  procede  alla
formulazione della graduatoria di merito, individuando  il  vincitore
del concorso, secondo l'ordine decrescente del punteggio  complessivo
riportato all'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 6 del presente
bando. 
    La  graduatoria  di  merito,  unitamente  all'individuazione  del
vincitore del concorso, e' approvata con provvedimento del  direttore
generale,  e'  immediatamente  efficace,  subordinatamente  all'esito
negativo delle procedure di mobilita' ai sensi dell'art.  34-bis  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  e  sotto  condizione   risolutiva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   per   l'ammissione
all'impiego, ed e' pubblicata all'albo on-line e sul Web dell'Ateneo. 
    Dell'avvenuta  pubblicazione  e'  dato  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative  (nel  termine
di sessanta  giorni  al  giudice   amministrativo   e   nel   termine
di centoventi giorni al Presidente della Repubblica). 
    La graduatoria stessa rimane efficace  per  il  periodo  previsto
dalla normativa vigente.