Art. 7 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Al termine della procedura concorsuale, fermo restando quanto previsto all'art. 1 del presente bando, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, individuando i vincitori del concorso, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all'esito delle prove d'esame, con l'osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 6 del presente bando. La graduatoria di merito, unitamente all'individuazione dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento del direttore generale, e' immediatamente efficace, subordinatamente all'esito negativo delle procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ed e' pubblicata all'Albo on-line e sul web dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช Serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica). La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente.