Art. 3 
 
 
                Requisiti specifici per l'ammissione 
 
 
    Ai fini dell'ammissione al  concorso  e'  richiesto,  a  pena  di
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui  all'art.
2, il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
    Diploma  di  laurea  in  ingegneria  civile,   ingegnere   edile,
ingegneria   edile-architettura,   architettura,    ingegneria    per
l'ambiente e il territorio, scienze geologiche conseguito secondo  le
modalita' anteriori all'entrata in vigore del decreto ministeriale n.
509/1999, 
      ovvero laurea (L) conseguita secondo  le  modalita'  successive
all'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n.  509/1999,
appartenente alle classi: 8  (ingegneria  civile  e  ambientale),  16
(scienze della Terra), 
      ovvero laurea (L) conseguita secondo  le  modalita'  successive
all'entrata  in  vigore  del   decreto   ministeriale   n.   270/2004
appartenente alle classi: L-7 (ingegneria civile e ambientale),  L-34
(scienze geologiche), 
      ovvero  laurea  specialistica  (LS)   conseguita   secondo   le
modalita' successive  all'entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto
ministeriale n. 509/1999, appartenente alle classi: 28/S  (ingegneria
civile),  3/S  (architettura  del  paesaggio),  4/S  (architettura  e
ingegneria civile), 38/S (ingegneria per l'ambiente e il territorio),
85/S (scienze geofisiche), 86/S (scienze geologiche), 
      ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo  le  modalita'
del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alle classi: LM-23
(ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei  sistemi  edilizi),  LM-26
(ingegneria della sicurezza), LM-3 (architettura del paesaggio), LM-4
(architettura e ingegneria edile-architettura), LM-35 (ingegneria per
l'ambiente  e  il  territorio),  LM-79  (scienze  geofisiche),  LM-74
(scienze e tecnologie geologiche). 
    I requisiti specifici sopra prescritti  devono  essere  posseduti
alla data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    Per i candidati in possesso di un  titolo  di  studio  conseguito
all'estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al  presente
articolo. 
    L'esclusione  ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  ai
candidati  esclusivamente  mediante   pubblicazione   nella   sezione
informatica dell'albo ufficiale di Ateneo nonche'  sul  sito  web  di
Ateneo. 
    L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione  ha  valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.