Art. 7 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    Al termine della procedura  concorsuale,  fermo  restando  quanto
previsto all'art. 1 del presente bando, la commissione  procede  alla
formulazione della graduatoria di merito,  unitamente  a  quella  dei
vincitori della selezione, secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo   riportato   all'esito   delle   prove   d'esame,    con
l'osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti
dall'art. 6 del presente avviso. 
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
selezione, e' approvata con provvedimento del Direttore Generale,  e'
immediatamente     efficace,     sotto     condizione      risolutiva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   per   l'ammissione
all'impiego, ed e' pubblicata all'Albo on-line di questa  Universita'
e sul Web dell'Ateneo. Dell'avvenuta  pubblicazione  e'  dato  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso nella Gazzetta Ufficiale  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative (nel termine di 60 giorni al giudice amministrativo e nel
termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica). 
    La graduatoria stessa rimane efficace  per  il  periodo  previsto
dalla normativa vigente.