Art. 2 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2019, si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. 2. Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia e hanno ad oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. 3. Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto dell'Unione europea; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.