Art. 6 1. Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novanta punti ed un punteggio non inferiore a trenta punti in almeno due prove. 3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a centottanta punti e non inferiore a trenta punti per almeno cinque materie.