Art. 2 Ai sensi dell'art. 4, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/00 la commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. La commissione procedera' alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni che i candidati hanno presentato nei termini previsti dal bando. I candidati non dovranno procedere ad un ulteriore invio di titoli e pubblicazioni. I candidati potranno trasmettere eventuale dichiarazione di rinuncia alla procedura al seguente indirizzo e-mail: apos.concorsidocenti@unibo.it