Art. 2 
 
 
    Ai sensi dell'art. 4, comma 11 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 117/00 la commissione giudicatrice  deve  concludere  i
propri lavori entro il termine massimo di  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto.  Il
rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di  quattro
mesi, il termine per la conclusione  dei  lavori  per  comprovati  ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. 
    La commissione procedera' alla valutazione  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni che i candidati hanno presentato nei  termini  previsti
dal bando. 
    I candidati non dovranno  procedere  ad  un  ulteriore  invio  di
titoli e pubblicazioni. 
    I  candidati  potranno  trasmettere  eventuale  dichiarazione  di
rinuncia   alla   procedura    al    seguente    indirizzo    e-mail:
apos.concorsidocenti@unibo.it