Art. 3 
 
 
    Ai sensi del comma 16, dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  117/2000,  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorrono i  trenta  giorni
(come previsto con legge n. 236/2005 di conversione del decreto-legge
n. 120/1995) per la presentazione al rettore, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.