Art. 10 
 
    1. L'esame consta,  secondo  il  programma  annesso  al  presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 19 novembre 2019 e  sul  portale  di
cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 
    3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, sono  tenuti
a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui
al secondo comma del presente articolo, presso la sede di  esame  per
sostenere le prove scritte. 
    4. Durante le prove scritte e' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione  di  codici,  leggi  ed  altri  atti  normativi,  in
edizione senza note o richiami dottrinali  e  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che  desiderino  consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera  da  lasciare  visibile  il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di  evitare  possibili  smarrimenti  -
devono  essere  accompagnati  da  un  elenco,  contenente  anche   le
generalita' del candidato. 
    6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
    7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti  gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la   relativa   comunicazione,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna  delle  prove  scritte,  almeno  venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.