Art. 13 
 
    1. I vincitori sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  della  Corte  dei
conti. 
    2. I vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede,  hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso,  fra
i  posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio   di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3. 
    3. Coloro che al momento  della  nomina  risultino  residenti  da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o  piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono  esercitare  la  precedenza   nell'assegnazione   in   deroga
all'ordine di graduatoria, purche'  dichiarino  la  disponibilita'  a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La precedenza si esercita,  quando  nella  Regione  sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.