Art. 2 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      a) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      b) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      c)  i  magistrati  militari  di  tribunale   e   i   magistrati
amministrativi; 
      d) gli avvocati iscritti nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
      e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e  del  Segretariato  generale
della Presidenza  della  Repubblica,  i  funzionari  degli  organismi
comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni  caso
deve trattarsi di  soggetti  assunti  attraverso  concorsi  pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al  termine  di  un
corso universitario di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni  funzionali  per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma  di  laurea
con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'   di   servizio   a   tempo
indeterminato; 
      f) il personale docente di ruolo delle  Universita'  nonche'  i
ricercatori,  confermati  o  che  abbiano  conseguito  l'abilitazione
scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre  anni  di
anzianita' di servizio. 
    2. I requisiti di anzianita'  prescritti  dal  comma  1  ai  fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo  dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso.