Art. 3 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del  Presidente  della  Corte  dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.