Art. 3 1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti.