Art. 8 1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta secondo quanto previsto dall'art. 45, primo comma, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto possono essere nominati membri supplenti. 2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della Commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore nelle Universita'.