Art. 8 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta secondo  quanto  previsto  dall'art.  45,  primo
comma, lettera a), del regolamento per la carriera  e  la  disciplina
del personale della Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della  legge  20
dicembre 1961, n.  1345.  Con  il  medesimo  decreto  possono  essere
nominati membri supplenti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
Commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle Universita'.