Art. 9 1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrate, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie dei titoli ammissibili, disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 2. La Commissione procede, preliminarmente, all'esame dei titoli di ciascun candidato esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di 25 punti e la conseguente ammissione alle prove scritte. La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati scritti, prima dell'inizio della correzione. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente: 1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 20; 2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 5; 3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 20; 4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 5. Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla Scheda Titoli - prima categoria, lettere A, B, C, D - il punteggio sara' conteggiato partitamente per ogni singola attivita' svolta, secondo quanto indicato dalla scheda titoli (punteggio pieno per i primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti del punteggio massimo previsto dalla categoria (max 20 punti). 3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4, comma 2.