Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a parita' di merito, sono preferiti: i. gli insigniti di medaglia al valor militare; ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; v. gli orfani di guerra; vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; viii. i feriti in combattimento; ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; xix. gli invalidi e i mutilati civili; xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ii. l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; iii. l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; iii. dall'eta' minore rispetto agli altri candidati. 4. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.