Art. 14 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni ed, in particolare, dall'art. 1,  comma  307,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente  bando  saranno  assunti,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo  la  disciplina
prevista dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente  al
momento dell'immissione in servizio, nei profili indicati all'art.  1
nel personale del Ministero della giustizia, area  funzionale  terza,
fascia economica F1. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in  regime  di
tempo pieno ai sensi dell'art. 1 del presente bando, sulla base della
preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle  graduatorie
finali di merito di cui all'art. 11. 
    4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei  vincitori,  o
di  dichiarazione  di  decadenza  dei   medesimi,   subentreranno   i
successivi candidati utilmente collocati in  ordine  di  graduatoria,
qualora non siano stati gia' nominati  vincitori  per  effetto  della
previsione di cui all'art. 1, comma 3.