Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. 2. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarra' di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune ai profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso; b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a); c) una prova orale, secondo la disciplina dell'art. 8, per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1 che dovra' essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta di cui alla precedente lettera b). 4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigera', la graduatoria definitiva di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella prova orale. I primi classificati nelle due graduatorie di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia.