Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
                         e sottocommissioni 
 
 
    1. La  Commissione  RIPAM  nomina  una  commissione  esaminatrice
competente per tutti i profili di cui all'art. 1, comma 1, sulla base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso  di  cui  ai  successivi
articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi  dell'art.
9. Alla commissione  esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera
e delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere la  commissione  esaminatrice  a
partire dalla fase di espletamento  delle  prove  orali.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta.