Art. 8 
 
 
                        Prova orale e stesura 
                     della graduatoria di merito 
 
 
    1. La prova orale consistera', per ciascun profilo  professionale
di cui all'art. 1, comma 1, in un colloquio  interdisciplinare  volto
ad  accertare  la  preparazione  e  la  capacita'  professionale  dei
candidati sulle seguenti materie: 
      per   il   profilo   professionale   Codice    F/MG:    diritto
amministrativo,  diritto  processuale  civile,  diritto   processuale
penale,  ordinamento  penitenziario  (legge 354/1975,   decreto   del
Presidente della Repubblica 230/2000, decreto  legislativo 121/2018),
elementi di diritto civile, elementi di diritto penale,  elementi  di
ordinamento giudiziario, elementi di legislazione in  materia  penale
minorile; 
      per   il   profilo   professionale   Codice   FO/MG:    diritto
amministrativo,  diritto   del   lavoro,   contabilita'   di   Stato,
ordinamento penitenziario  (legge 354/1975,  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 230/2000,  decreto  legislativo 121/2018),  scienza
dell'organizzazione,  elementi  di  legislazione  in  materia  penale
minorile. 
    2. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto  tecnico  di  Formez  PA,  si  riserva  di
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito  del
Ministero  della  giustizia,   contestualmente   alla   pubblicazione
dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni
di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
    3. Alla prova orale  sara'  assegnato  un  punteggio  massimo  di
trenta punti, e la stessa  si  intendera'  superata  se  sara'  stato
raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 
    4.  Dopo  lo  svolgimento  della  prova  orale,  la   commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati  dai
candidati, valutera' e autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei
titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei. 
    5. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilera',
per ciascuno dei profili di cui all'art.  1,  comma  1,  la  relativa
graduatoria  di  merito,  sulla  base   del   punteggio   complessivo
conseguito nella prova scritta, nella prova  orale  e  del  punteggio
attribuito in base  ai  titoli.  Le  graduatorie  di  merito  saranno
trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.