Art. 9 Valutazione dei titoli 1. La commissione esaminatrice assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati. 3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 4. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.