Art. 9 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione esaminatrice assegnera' un punteggio aggiuntivo
sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: 
      a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto,  con  esito  positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per  il  processo
ai sensi dell'art.  16-octies,  comma  1-bis  e  comma  1-quater  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo
stage  presso  gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
      c)  punti  1,00  a  coloro  che  hanno  completato,  con  esito
positivo, il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  ai
sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come
indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    2. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati. 
    3. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    4. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione.