Art. 8 
 
                           Prova selettiva 
 
    1. La prova  selettiva  consiste  in cento  quesiti,  a  risposta
multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio,  validato  dalla  commissione  esaminatrice,
reso pubblico, con le modalita' di cui  all'art.  13,  comma  1,  non
oltre il ventesimo giorno precedente la data di  inizio  della  prova
selettiva. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3.  La  prova  selettiva  e'  valutata  in  centesimi,   con   la
sottrazione, partendo da base 100,  di  1  punto  per  ogni  risposta
errata e  di  0,8  punti  per  ogni  risposta  omessa.  Il  punteggio
riportato  nella  prova  selettiva  e'  comunicato  agli  interessati
mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di  cui  all'art.
5, comma 1.