Art. 10 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media  tra
il punteggio medio delle prove scritte e  il  punteggio  della  prova
orale. 
    2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il  giorno  in  cui  sostengono  la  prova
medesima.