Art. 10 Graduatoria finale 1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui sostengono la prova medesima.