Art. 2 Riserva di posti 1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. 2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianita', e' riservato, altresi', un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.