Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a quarantacinque anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del quarantacinquesimo anno; c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; e) godimento dei diritti politici; f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione. 2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare. 3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).