Art. 5 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it 2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. 3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. 4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1. 5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee, non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita', ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per l'eventuale prova selettiva di cui all'art. 7, comma 2. I candidati affetti da invalidita' riconosciuta uguale o superiore all'80% sono esentati dalla eventuale prova selettiva di cui all'art. 7, comma 2, e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante il grado di invalidita', da allegare alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.