Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale  da
pregiudicare l'efficienza e la  speditezza  dello  svolgimento  della
procedura di concorso, la commissione esaminatrice puo' decidere,  su
proposta dell'amministrazione, di far precedere le prove  d'esame  da
una prova selettiva che consiste in 100 quesiti, a risposta  multipla
e a correzione informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti
di cui all'allegato  B,  parte  I.  I  quesiti  oggetto  della  prova
selettiva sono estratti da un archivio,  validato  dalla  commissione
esaminatrice, reso pubblico, con le modalita'  di  cui  all'art.  12,
comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la data  di  inizio
della prova selettiva. Per lo svolgimento  della  prova  selettiva  i
candidati sono distribuiti in turni  successivi  mediante  sorteggio,
effettuato dalla commissione esaminatrice, della  lettera  di  inizio
delle convocazioni. La mancata presenza  del  candidato  nel  giorno,
nell'ora e nella sede  stabiliti  per  la  prova  selettiva  comporta
l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva e'  valutata
in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100,  di  1  punto
per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa.  Il
punteggio  riportato  nella  prova  selettiva  e'   comunicato   agli
interessati mediante pubblicazione di  elenchi  nell'applicazione  di
cui all'art. 5, comma 1.