Art. 8 Prove scritte 1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il centoventesimo posto. Il predetto numero di 120 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 5, comma 6, secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art. 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi, ai sensi dell'art. 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 2. Le prove scritte sono tre: a) la prima consiste nella redazione di uno studio di fattibilita' o di un progetto per la realizzazione di un sistema informativo o di un'infrastruttura informatica, anche con riferimento agli aspetti metodologici generali, al dimensionamento delle risorse e al relativo approvvigionamento, alle scelte architetturali, alle modalita' di gestione e alla relativa organizzazione. Il tempo a disposizione e' di cinque ore; b) la seconda consiste nella redazione di un progetto per l'applicazione, in un'organizzazione che impiega servizi informatici, delle metodologie e delle tecnologie per la sicurezza informatica, anche con riferimento alla disciplina della protezione dei dati personali. Il tempo a disposizione e' di cinque ore; c) la terza consiste nella risposta aperta a un questionario, composto da quattro quesiti, vertenti su una o piu' delle materie e degli argomenti elencati alla lettera c) dell'allegato B, parte II. Il tempo a disposizione e' di quattro ore. 3. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce per ciascuna prova scritta e le sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova di cui al comma 2, lettera c), la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da quattro quesiti, nelle materie e negli argomenti di cui alla lettera c) dell'allegato B, parte II e li sottopone al sorteggio dei candidati. 4. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 5. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. In particolare, per quanto riguarda la prova di cui al comma 2, lettera c), la commissione esaminatrice ha a disposizione 7,5 punti per la valutazione di ciascun quesito e il punteggio complessivo della prova e' costituito dalla somma delle valutazioni ottenute in relazione a ciascun quesito.