Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alle prove scritte  e'  deliberata
al termine della medesima prova selettiva. Sono  ammessi  alle  prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato  nella  prova
selettiva, si  siano  collocati  entro  il centoventesimo  posto.  Il
predetto  numero  di   120   ammessi   puo'   essere   superato   per
ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto  utile
dell'elenco di  idoneita',  nonche'  i  candidati  ammessi  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6, secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi
alle prove scritte e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5,
comma 1, in  conformita'  all'art.  12,  comma  2.  La  pubblicazione
dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce  notifica  a
tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione  dell'elenco  medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di  eventuali
ricorsi, ai sensi dell'art. 13. La mancata  presenza  del  candidato,
anche soltanto a  una  delle  prove  scritte  previste,  nel  giorno,
nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica  dal
concorso. 
    2. Le prove scritte sono tre: 
      a)  la  prima  consiste  nella  redazione  di  uno  studio   di
fattibilita' o di un progetto per  la  realizzazione  di  un  sistema
informativo o di un'infrastruttura informatica, anche con riferimento
agli aspetti metodologici generali, al dimensionamento delle  risorse
e al relativo approvvigionamento, alle  scelte  architetturali,  alle
modalita' di gestione e alla  relativa  organizzazione.  Il  tempo  a
disposizione e' di cinque ore; 
      b) la seconda consiste  nella  redazione  di  un  progetto  per
l'applicazione, in un'organizzazione che impiega servizi informatici,
delle metodologie e delle tecnologie per  la  sicurezza  informatica,
anche con riferimento  alla  disciplina  della  protezione  dei  dati
personali. Il tempo a disposizione e' di cinque ore; 
      c) la terza consiste nella risposta aperta a  un  questionario,
composto da quattro quesiti, vertenti su una o piu' delle  materie  e
degli argomenti elencati alla lettera c) dell'allegato B,  parte  II.
Il tempo a disposizione e' di quattro ore. 
    3. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna  prova  scritta  e  le
sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova di
cui al comma 2, lettera c), la commissione esaminatrice,  sulla  base
delle proposte  dei  suoi  componenti,  predispone  tre  questionari,
ciascuno dei quali composto da quattro quesiti, nelle materie e negli
argomenti di cui alla lettera c)  dell'allegato  B,  parte  II  e  li
sottopone al sorteggio dei candidati. 
    4. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    5. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non  meno  di  18/30  in  ciascuna  prova.  In
particolare, per quanto riguarda la prova di cui al comma 2,  lettera
c), la commissione esaminatrice ha a disposizione 7,5  punti  per  la
valutazione di ciascun quesito e il punteggio complessivo della prova
e' costituito dalla somma delle valutazioni ottenute in  relazione  a
ciascun quesito.