Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli  ammessi  alla  prova
orale costituisce  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai  sensi  dell'art.
13. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie e negli  argomenti  di  cui  all'allegato  B,
parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura  e
nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce
la base per il colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova  in  lingua  inglese,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1.