Allegato C 
 
                      ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI 
                     DISCIPLINA PER IL PERSONALE 
 
  (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990). 
 
                               Art. 8 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa ed appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.