Art. 11 Prova orale 1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, sono ammessi a sostenere la prova orale. 2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in: a. un colloquio sugli argomenti delle prove scritte e sulle seguenti materie: economia agraria; politica agricola comune, con riferimento alle OCM principali (settori vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario, ortofrutticolo); sistemi di gestione della qualita': certificazione di prodotti, processi e servizi, con riferimento alla norma ISO/IEC 17065:2012; elementi di diritto penale, con riferimento ai reati alimentari; elementi di diritto processuale penale, con riferimento agli atti ed ai poteri di polizia giudiziaria; procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative; organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. b. verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; c. verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso conversazione, lettura e traduzione di un testo tecnico giuridico relativo alle materie di esame. 3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 punti. 4. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero all'indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/14038 almeno venti giorni prima dell'inizio della prova orale e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte. 5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.