Art. 12 
 
Voto finale delle prove d'esame e  formazione  della  graduatoria  di
                               merito 
 
    1. La Commissione  esaminatrice,  dopo  aver  valutato  le  prove
scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria
di  merito  secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio  complessivo
conseguito  da  ciascun  candidato.  Il  punteggio   complessivo   e'
determinato della media della somma dei voti conseguiti  in  ciascuna
prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.