Art. 12 Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La Commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo e' determinato della media della somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.