Art. 13 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire all'amministrazione i documenti attestanti il possesso  dei
titoli di riserva e preferenza, di cui al successivo  art.  14,  gia'
indicati nella domanda, a pena di decadenza dai  benefici,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici   decorrenti   dal   giorno
successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il  colloquio,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali - ufficio Agret V - via XX Settembre n. 20, 00187  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
    Tale  documentazione  non  e'   richiesta   nel   caso   in   cui
l'amministrazione ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola   ad   altre   pubbliche    amministrazioni,    purche'
l'amministrazione e l'ufficio presso cui la  relativa  documentazione
e' depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal
candidato nella domanda. 
    2. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    3. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Qualora dal controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.