Art. 15 
 
        Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 
 
    1. Sotto condizione di accertamento del  possesso  dei  requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi
riportati nelle prove d'esame e tenuto conto  dei  titoli  che  danno
luogo a riserva e/o a preferenza. 
    2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale dei  servizi  e  affari  generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le  regioni  e
gli enti territoriali che saranno pubblicate sul  sito  istituzionale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo. Di tale pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami». 
    3. Dalla data di pubblicazione  di  detto  avviso  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative.