Art. 16 Assunzione in servizio 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. 2. L'amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procedera', ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'accertamento, mediante visita medica preventiva, dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di funzionario agrario dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'allegato al Contratto collettivo nazionale integrativo 2006-2009 del personale non dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (vedasi link di seguito riportato: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/6246). 3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario agrario, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro e' disciplinato dai CC.CC. NN.LL. del comparto Ministeri, nonche' dal CCNL del Comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018. 5. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria. 6. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 7. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.