Art. 18 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e successive modificazioni e integrazioni conformemente a  quanto
previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre
2013, l'accesso alla documentazione attinente ai  lavori  concorsuali
e' consentito in relazione alla  conclusione  delle  varie  fasi  del
procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  dell'accesso
al fine di assicurare la riservatezza dei lavori  della  commissione,
la  tutela  dell'anonimato   e   la   speditezza   delle   operazioni
concorsuali.