Art. 18 Accesso agli atti del concorso 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre 2013, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 3. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.