Art. 3 Esclusione dal concorso 1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale.